Indulgenza Plenaria

Tratto da www.vatican.va :

PENITENZIERIA APOSTOLICA

IL DONO DELL'INDULGENZA

 

Il dono dell'indulgenza manifesta la pienezza della misericordia di Dio, che viene espressa in primo luogo nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione.

Questa antica pratica, circa la quale non sono mancate incomprensioni storiche, va bene compresa ed accolta.

La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in cui l'uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Il cammino di riconciliazione ha il suo centro nel sacramento della Penitenza, ma anche dopo il perdono del peccato, ottenuto mediante tale sacramento, l'essere umano rimane segnato da quei "residui" che non lo rendono totalmente aperto alla grazia ed ha bisogno di purificazione e di quel rinnovamento totale dell'uomo in virtù della grazia di Cristo, per ottenere il quale, il dono dell'indulgenza gli è grandemente di aiuto.

Per indulgenza si intende "la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi" (Enchiridion indulgentiarum, Normae de Indulgentiis, Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1471).

La seguente nota della Penitenzieria Apostolica ricorda le disposizioni necessarie per acquistare con frutto l'indulgenza giubilare.

La celebrazione dell'Anno Giubilare non soltanto è occasione singolare per profittare del grande dono che il Signore ci fa, mediante la Chiesa, delle Indulgenze, ma è anche felice opportunità per richiamare la catechesi sulle Indulgenze alla considerazione dei fedeli. Perciò la Penitenzieria Apostolica pubblica, a vantaggio di quanti compiono le visite giubilari, questo avviso sacro.

Richiami di indole generale sulle Indulgenze

1. L'Indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471): "L'Indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".

2. In generale, l'acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l'adempimento di determinate opere (ai numeri 8-9-10 si indicano quelle proprie dell'Anno Santo).

3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell'opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.

4. L'Indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele

- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale;

- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;

- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l'Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione);

- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

5. È conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l'opera indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l'atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un "Padre Nostro" e un'"Ave Maria". Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.

6. I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale).

7. Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra.

Aspetti propri dell'Anno Giubilare

Premesse le necessarie condizioni, di cui ai numeri 3-4, i fedeli possono acquistare l'indulgenza giubilare compiendo una delle seguenti opere, qui sotto raccolte in tre categorie:

8. Opere di pietà o religione

- O fare un pio pellegrinaggio ad un Santuario o Luogo Giubilare (per Roma: una delle 4 Basiliche patriarcali - S. Pietro, s. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore, s. Paolo -, oppure alla Basilica di S. Croce in Gerusalemme, alla Basilica di s. Lorenzo al Verano, al Santuario della Madonna del Divino Amore, ad una delle Catacombe cristiane, ivi partecipando alla Santa Messa, o ad altra celebrazione liturgica (Le Lodi o i Vespri) o ad un esercizio di pietà (Via Crucis, Rosario, recita dell'inno Akathistos ecc.);

- o fare una pia visita, in gruppo o singolarmente, ad uno degli stessi luoghi giubilari ivi attendendo all'adorazione eucaristica ed a pie meditazioni, concludendole col "Padre Nostro", il "Credo" e un'invocazione alla Vergine Maria.

9. Opera di misericordia o carità

- O rendere visita, per un congruo tempo, a fratelli in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani soli, handicappati ecc.), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro,

- oppure sostenere con un significativo contributo opere di carattere religioso o sociale (a favore dell'infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi, degli stranieri nei vari Paesi in cerca di migliori condizioni di vita),

- oppure dedicare una congrua parte del proprio tempo libero ad attività utili per la comunitào altre simili forme di personale sacrificio.

10. Opere di penitenza

Almeno per un giorno

- O astenersi da consumi superflui (fumo, bevande alcooliche ecc.),

- o digiunare,

- o fare astinenza dalle carni (o altro cibo secondo le specificazioni degli Episcopati), devolvendo una proporzionata somma ai poveri.

Dato a Roma, nella sede della Penitenzieria Apostolica, il 29 gennaio 2000

WILLIAM WAKEFIELD Card. BAUM
Penitenziere Maggiore

LUIGI DE MAGISTRIS
Vescovo titolare di Nova
Reggente

 

Free Joomla! templates by Engine Templates